Art. 9.
(Medicinali non convenzionali).

      1. Presso il Ministero della salute sono istituite, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, singole commissioni per ciascuno degli indirizzi di cui all'articolo 3.

 

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      2. Le commissioni di cui al comma 1 svolgono i seguenti compiti:

          a) definiscono i criteri di qualità, sicurezza ed efficacia richiesti per l'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali richiesti per la pratica professionale di ciascuna terapia o medicina non convenzionale;

          b) valutano la rispondenza dei medicinali ai requisiti fissati dalla normativa nazionale ed europea;

          c) esprimono parere vincolante ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio anche con procedura semplificata dei medicinali;

          d) esprimono parere vincolante ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti già registrati o autorizzati in uno Stato membro dell'Unione europea e presenti sul mercato da almeno cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

      3. Ciascuna delle commissioni di cui al comma 1 è composta dai seguenti membri, nominati con decreto del Ministro della salute:

          a) due medici;

          b) due farmacisti;

          c) due ricercatori esperti nei rispettivi indirizzi medici non convenzionali;

          d) due esperti in produzione e controllo dei medicinali non convenzionali;

          e) un rappresentante delle associazioni dei consumatori;

          f) un rappresentante del Ministero della salute;

          g) un rappresentante delle regioni, designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

      4. I soggetti di cui al comma 3, lettere a), b) e c), sono nominati sulla base delle indicazioni fornite dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative.

 

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      5. Le commissioni di cui al comma 1 durano in carica tre anni. I membri non possono essere nominati per più di due volte. Segretari delle singole commissioni sono funzionari del Ministero della salute, appartenenti all'area funzionale C, posizione economica C2.
      6. Le eventuali spese per il funzionamento delle commissioni di cui al comma 1 sono a carico del Ministero della salute, che vi provvede nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio.