1. Presso il Ministero della salute sono istituite, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, singole commissioni per ciascuno degli indirizzi di cui all'articolo 3.
a) definiscono i criteri di qualità, sicurezza ed efficacia richiesti per l'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali richiesti per la pratica professionale di ciascuna terapia o medicina non convenzionale;
b) valutano la rispondenza dei medicinali ai requisiti fissati dalla normativa nazionale ed europea;
c) esprimono parere vincolante ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio anche con procedura semplificata dei medicinali;
d) esprimono parere vincolante ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti già registrati o autorizzati in uno Stato membro dell'Unione europea e presenti sul mercato da almeno cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Ciascuna delle commissioni di cui al comma 1 è composta dai seguenti membri, nominati con decreto del Ministro della salute:
a) due medici;
b) due farmacisti;
c) due ricercatori esperti nei rispettivi indirizzi medici non convenzionali;
d) due esperti in produzione e controllo dei medicinali non convenzionali;
e) un rappresentante delle associazioni dei consumatori;
f) un rappresentante del Ministero della salute;
g) un rappresentante delle regioni, designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
4. I soggetti di cui al comma 3, lettere a), b) e c), sono nominati sulla base delle indicazioni fornite dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative.